Lo sconto è pari al 90% delle spese pagate l’anno prossimo per i lavori in facciata, anche solo di pulitura e tinteggiatura. Ma ha diversi caveat: vale soltanto nelle «zone omogenee» A e B (cioè quelle più abitate) e per le «strutture opache» degli edifici, compresi balconi, fregi e ornamenti.
Ad esempio, per riparare o sostituire le grondaie del palazzo non si potrà usare il bonus facciate, ma la detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.
Più complicato il caso del rifacimento della facciata. Se l’intervento influisce dal punto di vista termico o comunque se coinvolge più del 10% della superficie disperdente totale del fabbricato, per avere il bonus del 90% bisogna anche isolare termicamente la parete. A quel punto, però, in condominio può valere la pena di valutare l’alternativa dell’ecobonus. Che vale meno (65 o 70% in base al livello di coibentazione), ma può essere ceduto, riducendo così l’esborso per i proprietari.
SINTESI:
BALCONI
- Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90% se i lavori rientrano nel recupero o restauro della facciata.
- Nelle altre zone, o se mancano i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c’è il 50% se si cambia materiale, finiture e/o colori o per nuova costruzione.
CAPPOTTO TERMICO
Se l’intervento raggiunge i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010:
- in zona A e B, bonus facciate del 90%;
- in alternativa (e per altre zone): ecobonus del 65%, elevato al 70% per interventi su parti condominiali che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. Nota: per l’ecobonus al 65% e al 70% è possibile la cessione del credito e, per interventi su parti comuni, l’ecobonus è già prorogato fino alla fine del 2021.
Se l’intervento non raggiunge i requisiti di isolamento: detrazione del 50% sulle ristrutturazioni.
CORNICIONI
- Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%, se l’intervento riguarda fregi e ornamenti ed è compreso in un recupero o restauro della facciata.
- Nelle altre zone, o se non ci sono i requisiti per il bonus facciate: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, c’è il 50% se si cambia materiali, finiture e/o colori o per nuova formazione.
FINESTRE
- In caso di riparazione o sostituzione senza modifiche di materiali, forma e/o colori: detrazione del 50% solo su parti comuni condominiali.
- In caso di sostituzione con modifica di materiale, forma e/o colore: detrazione del 50%; in alternativa, ecobonus del 50% se si raggiungono i requisiti di isolamento di cui al Dm 26 gennaio 2010.
GRONDAIE
- Su parti condominiali: detrazione del 50%, anche per semplici riparazioni o sostituzioni senza modifiche.
- Su singole unità immobiliari: detrazione del 50% solo in caso di nuova installazione o sostituzione con modifiche.
INTONACI (RIFACIMENTO)
- Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%. Ma se l’intervento influisce dal punto di vista termico, o comunque interessa oltre il 10% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per avere il bonus bisogna rispettare i requisiti di isolamento (trasmittanza termica) di cui al Dm 26 gennaio 2010.
- Nelle altre zone, o comunque quando non viene raggiunta la trasmittanza: su parti comuni condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la detrazione
del 50% è condizionata al fatto che cambi materiale e/o colore.
PULITURE
- Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.
- In altre zone: su parti condominiali, c’è la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, la sola pulitura non è agevolata in quanto manutenzione ordinaria.
TINTEGGIATURE
- Per edifici in zona A e B: bonus facciate del 90%.
- Nelle altre zone: su parti condominiali, c’è sempre la detrazione del 50%; su singole unità immobiliari, il 50% è condizionato al fatto che cambi materiale e/o colore.